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	<title>aeroproto capodichino Archivi - TVOGGI Salerno</title>
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		<title>RIENTRI DALL&#8217;ESTERO, NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE: ECCO COSA SI DOVRA&#8217; FARE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Monica Di Mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 11:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News 1]]></category>
		<category><![CDATA[aeroproto capodichino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme restando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0028862 DGPRE-MDS-P del 28/06/2021, con decorrenza immediata e fino al [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme restando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0028862 DGPRE-MDS-P del 28/06/2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, la regione Campania ha deciso che<br />
1.è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 &#8211; (Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele)- e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:<br />
1.1. di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla<br />
vigente disciplina statale;<br />
1.2. in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza;<br />
1.3. di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato; </p>
<p>Giunta Regionale della Campania<br />
 Il Presidente</p>
<p>2. è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 di realizzare, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato – in conformità alla<br />
disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021- del possesso di certificazione verde COVID-19 da parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni di legge;<br />
3. è raccomandato alle Forze dell’Ordine di assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento;<br />
4. è raccomandato alla GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate.<br />
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l&#8217;articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l&#8217;articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All&#8217;atto dell&#8217;accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l&#8217;organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell&#8217;attività o dell&#8217;esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. </p>
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