DEVIAZIONE FUSANDOLA, UN NUOVO ESPOSTO ALLA PROCURA –

In una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a palazzo di Citta, l’opposizione ha presentato il nuovo esposto inviato alla procura della Repubblica di Salerno per chiedere risposte sulla deviazione del Torrente Fusandola. All’incontro (assente Michele Sarno, ma presente Antonio Cammarota che per rispetto al suo ruolo di presidente della Commissione trasparenza ha preferito non sottoscrivere l’esposto) era presente anche il deputato Pino Bicchielli autore di un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente.
Ecco il testo dell’esposto. I sottoscritti Consiglieri comunali di Salerno:
1. CELANO Roberto nato a Salerno il 19/06/1968 ed ivi residente alla via Casarse, 3 – SALERNO;
2. SARNO Michele nato a Salerno il 13/04/1965 ed ivi residente alla via Giovanni Bernardo Lama, 7 – SALERNO;
3. SANTORO Dante nato a Battipaglia il 06/07/1989 e residente a Salerno alla via Posidonia, 405 – SALERNO;
4. VENTURA Domenico nato a Salerno il 22/03/1974 ed ivi residente alla via Antica Corte, 7 – SALERNO

PREMESSO CHE
– con sentenza n. 91/2021 del 19/02/2021, il Giudice dott.ssa Giovanna Pacifico, nell’ambito di un procedimento scaturito dalla denunzia presentata dall’Associazione “Italia Nostra” e “Comitato No Crescent”, evidenziava che i lavori che hanno interessato il Torrente Fusandola, sono avvenuti in sostanziale assenza di titolo abilitativo edilizio. Risulta acclarato, si legge in sentenza, “l’occupazione del tratto demaniale marittimo del Torrente Fusandola, in assenza delle necessarie concessioni”.
Non risulta acquisita, seppur richiesta in data 06/06/2008 prot. 922140 e successive integrazioni, la necessaria autorizzazione idraulica di cui all’art. 93 R.D. 523/1904 da rilasciarsi da parte del genio Civile di Salerno. La suddetta autorizzazione, tra l’altro, a quanto si evince dalla richiamata sentenza, non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista (e poi realizzata) deviazione del torrente rientra ex art. 96 del R.D. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. La deviazione in questione prevede, che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e, quindi, coperto ed è, dunque, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 115 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che vieta la copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Dalla sentenza emerge con chiarezza anche che la deviazione del torrente, che provocò l’alluvione del 1954, costituirebbe, per come realizzata, un grave pericolo per la pubblica incolumità in relazione al rischio concreto ed accertato di esondazione del Fusandola;
– con sentenza n. 1794/22 depositata il 18/10/2022 la Corte di Appello di Salerno confermava con chiarezza l’assenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari alla deviazione del torrente ed altre gravi illegittimità, alcune delle quali già palesate nella sentenza di primo grado;
– la deviazione in assenza di titolo abilitativo del Torrente Fusandola, rende conseguenzialmente abusivo l’intero comparto realizzato nella zona di Santa Teresa;
– la giurisprudenza in materia di acque pubbliche ha carattere assoluto ed inderogabile ed i manufatti realizzati in violazione del R.D. n. 523/1904 non sarebbero, pertanto, sanabili;
– in data 09/03/2023 il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta all’interrogazione n. 4-002889 dell’On.le Bicchielli evidenziava, in riferimento al PUA che ha previsto la edificazione del Crescent e di piazza della Libertà, che la realizzazione dei suddetti manufatti è risultata abusiva, comportando l’alterazione del Torrente Fusandola, la cui deviazione è motivo di preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare in caso di evento alluvionale. Il Ministero rammentava anche competenze delle Istituzioni che avrebbero il compito di intervenire in presenza di opere prive o carenti di titoli edilizio-urbanistici e per l’adozione dei provvedimenti cautelari ed inibitori in riferimento al “rischio concreto ed accertato di esondazione del Torrente Fusandola”.

TANTO PREMESSO
CHIEDONO
che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti per verificare se, in merito ai fatti così come dettagliatamente esposti in premessa ed in riferimento, in particolare, alla realizzazione di un comparto edificatorio definito abusivo, vi siano profili di illiceità penale in atteggiamenti omissivi da parte di Istituzioni che dovrebbero intervenire in caso di conclamate edificazioni in assenza di titoli abilitativi e di possibili conseguenti pericoli per la pubblica incolumità e, nel caso, di individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.
I sottoscritti chiedono di essere avvisati nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione.

Autore dell'articolo: Monica Di Mauro