DISDETTA AFFITTO: ECCO LA PROCEDURA PER L’AFFITTUARIO

Sin dall’inizio della crisi pandemica di Covid-19, l’epidemia ha provocato conseguenze dirette sulla vita di tutti i giorni e sull’economia.

Tra queste si annoverano la crisi degli affitti. Una moltitudine di studenti e lavoratori, infatti, impossibilitati a recarsi all’università o sul posto di lavoro per via delle restrizioni anti-contagio, sono stati costretti a disdire i propri contratti per l’alloggio preso in affitto.

Per loro, e per quanti hanno scelto di tornare al proprio paese di residenza, è necessario quindi inviare una comunicazione formale al proprietario di casa. La lettera di disdetta affitto deve essere inviata per mezzo raccomandata, oggi disponibile anche in modalità digitale grazie ai servizi di corrispondenza online, come quelli erogati da Ufficio Postale.

Prima di eseguire l’invio, però, è opportuno analizzare bene la situazione contrattuale ed evitare di incorrere in problematiche con il locatore.

Prima di tutto, bisogna tener conto del periodo di preavviso. Per legge, infatti, è necessario comunicare con almeno sei mesi di anticipo la disdetta al proprietario, come fissato dall’articolo 3, comma 6 della Legge n.431/98. Ciò vale anche all’inverso: nel caso in cui sia il proprietario a disdire il contratto, egli non può farlo se non con sei mesi di anticipo.

Ciononostante, è possibile inserire un’apposita deroga all’interno del contratto, che può ridurre o allargare il lasso di tempo relativo ai sei mesi indicati dalla legge.

Un altro caso eccezionale è costituito invece dal recesso degli impiegati pubblici, i quali vengono agevolati da un periodo ridotto di preavviso dall’Art. 1613 del Codice Civile in cui si legge: “Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso dalla data della disdetta”. In casi come questo, non c’è bisogno che venga specificato alcunché all’interno del contratto, ma basta semplicemente avvalersi di questa norma indicandola nella lettera di disdetta affitto.

In ultima istanza, un affittuario è in grado di avvalersi dei “gravi motivi” come motivazione per recedere dal contratto senza rispettare i sei mesi di preavviso. Riuscire a definire esattamente questi ultimi è però piuttosto difficile, poiché la legge non ci fornisce degli esempi concreti, ma soltanto una serie di aggettivi, come “involontari, imprevedibili e sopravvenuti”, che stanno a sottolineare la situazione di gravità. In questa categoria rientrano prevalentemente tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi per motivazioni di lavoro o di salute.

Nel caso in cui non sia presente la clausola apposita relativa al diritto di disdetta anche in assenza di giusta causa, è buona norma specificare i gravi motivi della raccomandata contenente la lettera di disdetta affitto, esplicitandoli al proprietario.

Autore dell'articolo: Redazione