NUOVA ORDINANZA REGIONALE, RILEVAZIONE E CONTROLLI PER CHI RIENTRA IN CAMPANIA

Emanata una nuova ordinanza regionale che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Questo l’elenco delle misure adottate:

1 – Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2 – Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

3 – A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri,
Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.

Autore dell'articolo: Redazione