SICUREZZA ANTISISMICA: ECCO QUANDO RICORRERE A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO

Per prevenire i danni che un evento sismico potrebbe causare, al giorno d’oggi si procede con la costruzione di edifici strutturalmente in grado di ammortizzare le scosse e ridurre notevolmente i danni a cose e persone.

Questo avviene però solo dal 2008, quando venne emanata una norma atta a regolamentare la costruzione dei nuovi edifici in chiave antisismica. Prima di quell’anno, nella maggior parte dei casi le costruzioni erano realizzate in modo tradizionale e l’introduzione di sistemi antisismici era lasciata alla discrezionalità di progettisti, architetti e costruttori. Al fine di ridurre i rischi, gli edifici eretti prima dell’emanazione dell’NCT08 possono essere sottoposti a lavori di adeguamento o miglioramento sismico.

Chi decide di procedere alla messa in sicurezza degli edifici può rivolgersi a ditte specializzate come Seriana Edilizia, azienda di riferimento del settore che effettua interventi in ambito industriale attraverso un team di esperti altamente qualificati.

Inoltre, per evitare disagi e rallentamenti alla produzione, viene messa a disposizione la possibilità di richiedere la realizzazione degli interventi in orari scelti dal committente (per maggiori informazioni: www.serianaedilizia.it).

Interventi di miglioramento o adeguamento sismico: cosa dice la legge

A livello legislativo, già a partire dall‘allegato 1 del PCM 3274/03, erano stati individuati i parametri per determinare il livello di rischio sismico delle varie zone del territorio nazionale.

La normativa del 2008, successivamente aggiornata nel 2018, ha portato alla definizione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, tra cui quelle relative alla sicurezza sismica degli edifici; oltre a definire le caratteristiche che devono avere gli edifici di nuova costruzione in ottica antisismica, indica anche quali edifici debbano obbligatoriamente essere sottoposti a verifica della sicurezza.

È sempre l’NTC 2008 che individua altri due casi in cui il proprietario di un edificio può decidere di effettuare interventi atti ad aumentare la sicurezza sismica. Il primo riguarda i soggetti che, anche in assenza di obbligo, decidono di attuare interventi specifici. Il secondo caso include invece gli interventi miranti al ripristino dei livelli di sicurezza degli edifici o di loro parti specifiche. In queste circostanze, gli interventi vengono attuati su strutture che in precedenza presentavano buoni livelli di sicurezza, ma che, con il tempo o a causa di altri fattori, hanno visto venire meno tali caratteristiche.

Quando sottoporre un edificio a miglioramento o adeguamento sismico

Industriali, imprenditori, commercianti e comuni cittadini possono essere proprietari di uno o più edifici o locali ad uso residenziale, lavorativo, commerciale, industriale. Ognuno di essi può decidere di trarre vantaggio dall’incremento della sicurezza sismica delle costruzioni o degli ambienti di cui sono proprietari.

I lavori di adeguamento e miglioramento antisismico, infatti, sono fortemente raccomandati anche quando non richiesti obbligatoriamente dalla legge. Intervenendo su questo fronte, infatti, in caso di terremoti di elevata intensità si evita che l’edificio subisca danni strutturali gravi, così come di mettere a repentaglio l’incolumità di persone, animali e beni che si trovano al suo interno quando si verifica la scossa oppure in un momento successivo, magari durante un sopralluogo.

Risulta conveniente anche la messa in sicurezza di edifici eretti in zone ritenute a basso rischio sismico, in quanto anche tali aree potrebbero essere soggette, seppure più raramente e in modo imprevedibile, a scosse sismiche piuttosto potenti.

Autore dell'articolo: Redazione