DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER SUPERAMENTO LIVELLI DI BIOSSIDO DI AZOTO, NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO DI SALERNO

Con una nuova Ordinanza sindacale di divieto di circolazione per superamento livelli di Biossido di Azoto (NO2) per autoveicoli e veicoli commerciali diesel si sospende fino al 1° novembre 2019 le sole disposizioni della precedente ordinanza emanata nei giorni scorsi che escludeva dalla circolazione gli autoveicoli commerciali diesel Euro 4.
Il provvedimento riguarderà autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2, Euro 3 e ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1, Euro 2. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Il divieto di circolazione sino al 1 novembre sarà il seguente:
Il divieto di circolazione del traffico veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30.alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore18.30, come di seguito indicati, fatte salve le Autovetture e veicoli commerciali di categoria NI, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categorie inferiore o uguale ad Euro (01-2-3), tale limitazione è applicata anche ai motoveicoli ed ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 1”
1a) Autoveicoli diesel pre Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3; lb) Veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3;
1c) Ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1, Euro 2.
Si demanda al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e rispetto dei limiti di velocità, in particolar modo nelle aree appositamente individuate dove si registrano più frequentemente criticità dovute al superamento dei valori limiti del Biossido d’Azoto; ln sintonia con la legislazione nazionale vigente, il DIVIETO di mantenere acceso il motore:
a)-degli autobus, nella fase di stabilizzazione al capolinea o in caso di fermate per intenso traffico, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
b)- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate e nelle aree di criticità;
c)- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello con successivo provvedimento ed in relazione ai dati delle centraline, alla scadenza della presente ordinanza, verrà adottato uno specifico nuovo atto.

Sanzioni Previste
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n0285 “Nuovo Codice della Strada” introdotto dall’art. 2 della Legge n0 120/2010″Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada.
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violamone o che ne sono il prodotto ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 Novembre 1981 n0689.
Il comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia. Il Servizio Segnaletica Stradale provvederà a realizzare ed installare la segnaletica con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città ed in altrettanti punti strategici.
L’ Ufficio Stampa ed Area Comunicazione dell’Ente assicurerà le idonee forme di informazione alla città.

Esclusioni dal divieto di circolazione
Sono escluse dal divieti di circolazione le seguenti categorie di veicoli:
gli autoveicoli ad emissione nulla;
gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano – g. p. l);
gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
autoveicoli che effettuano carpooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 0 più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
veicoli al servizio di portatori di handicap – muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria) nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui al’ art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione , rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
21. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 no285 e successive modificazioni, nell’ambito della regolare pratica agronomica;
veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;
Veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione .
Per i sopra citati veicoli, il titolo autorizzatorio per la deroga, sara costituito da un’autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale, come stabilito dall’art. 11 D.L.gs 30 Aprile 19992 n0285 “Nuovo Codice della Strada” che ne facciano richiesta. L’autocertificazione dovra contenere la seguente formula “il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all’art. 43 dello stesso”.

Autore dell'articolo: Redazione